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C.C. del 26.05.2025
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Revisione
Buonasera a tutti.
Procediamo con l'appello.
Sindaco.
Presente Moiana, Francesca presente Vialardi, Davide.
MASE Arianna, presente poi Franco Marchetti, Giuseppe Debernardi sarà Mazzina, Luca Bonetti. Daniele Venini Enzo Paroli, Silvia presente Grega, Raffaele Plazzotta, Guido.
Ebbene, il numero legale consolidato possiamo procedere col primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente.
Sono i verbali.
Del 18 aprile.
Come infatti?
Allora?
No, chiedo scusa, stavo guardando che sono l'approvazione di due Consigli comunali, allora la numero 13.
Del 14 aprile raccolta firme a sostegno del passaggio del Comune di Colico dalla provincia di Lecco alla provincia di Sondrio proposta presentata.
Non ho il sistema lì che mi ha modificato l'intestazione, ma le delibere sono son corrette, inserirsi processo verbale non è corretto.
No, no, allora occorre la numero 13 okay raccolta firme a sostegno del passaggio del Comune di Colico dalla provincia di Lecco alla provincia di Sondrio, proposta presentata il 25 marzo 25 e con l'integrazione del 4 aprile dal comitato promotore, il bit sposerà lagune audizioni ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale sulla partecipazione dei cittadini e poi il con la seduta del Consiglio comunale.
La numero 15, approvazioni verbali, seduta precedente, la 16 Comunicazioni del Sindaco e dei consiglieri comunali.
Approvazione e la numero 16 approvazione, rendiconto di gestione esercizio finanziario 24 alle 17, variazione al bilancio di previsione 25 e 27 con applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione 2024 e la 18 correzione di errore materiale e rettifiche degli atti del PGT vigente non costituenti variante ai sensi dell'articolo 13 comma 14 bis della legge regionale 12 2000 c 2005 Esame e approvazione.
La mettiamo ai voti, chi si astiene, chi è contrario.
Chi è favorevole unanimità, l'immediata esecutività, nulla.
Il punto numero due sono le comunicazioni del Sindaco e dei Consiglieri comunali, do la parola all'assessore Moiana.
Buonasera Guaiana, volevo comunicare che durante il periodo estivo è avverrà il trasferimento della scuola dell'infanzia di Villatico presso la scuola dell'infanzia di Curcio e di conseguenza il nido di Curcio si trasferirà nella nuova sede di Villatico, pertanto a settembre inizieremo l'anno scolastico e per l'asilo nido del nuovo plesso e l'asilo la scuola dell'infanzia si unirà alla scuola dell'infanzia di Curcio e avremo un unico plesso presso Curcio.
Grazie Assessore, ovviamente questa che è una mera comunicazione, sembra come dire un doppio trasloco alle spalle, ha un grosso lavoro, non solo di risorse economiche, ma anche di tutta la la, l'apparato tecnico e amministrativo di questo Comune, con la condivisione delle delle scuole che hanno visto in questo grosso cambiamento.
La possibilità di gestire al meglio le attività rivolte ai bambini.
Vi sono altre comunicazioni da parte dei Consiglieri, nessuna procediamo col punto numero 3, che sono le variazioni al bilancio di previsione 25 e 27 con l'applicazione di quota, parte dell'avanzo di amministrazione 2024, la parola al vicesindaco.
Grazie Sindaco buonasera a tutti e andiamo a fare una variazione di bilancio su tutti i tre anni del previsionale 25 e 27, in particolar modo una variazione che, sul 26 sul 27, è di complessivi 46.000 euro e che si sostanzia nel nel registrare maggiori spese previste per una nuova assunzione.
All'anagrafe e per un dipendente dell'Ufficio tributi che ha deciso di portare, che ha chiesto di portare il proprio impegno da un impegno part time all'impegno di full time. Questo cuba, circa 46.000 euro sul 27 su 27, ovviamente anche in parte sul 25, mentre sul 2025 andiamo a fare una variazione di complessivi 734.000 euro, anche attraverso l'applicazione dell'avanzo vincolato per 303.000 euro, di cui 33.000 euro di avanzo vincolato derivante dall'imposta di soggiorno, 2024 che viene previsto in uscita per interventi di pulizia nell'ambito di nelle zone lago nelle aree oggetto di manifestazioni turistiche applichiamo poi 270.000 euro di avanzo vincolato PNRR, dove.
Lo utilizziamo per 40.000 euro per andare a dare alcuni incarichi professionali che sono, la cui necessità è sopravvenuta nell'ambito dei lavori di potenziamento, campo di calcio, e i lavori dovrebbero iniziare, se non questa settimana, la prossima e 230.000 euro per cambiare la fonte di finanziamento per la realizzazione della nostra rotonda incrocio via Lido via nazi via nazionale Strada provinciale 72. Questo cambio di,
Fonte di finanziamento, che inizialmente era prevista con oneri per ovvie logiche di bilancio, permetterà agli uffici di procedere con gli atti per avere e avviare la gara in tempi brevi e puntare all'inizio lavori già nel corso dell'estate. Poi cito altri passaggi, quelli che ritengo più importanti della variazione. Applichiamo il fondo incentivante TARI e IMU per 12.500 euro per cercare di premiare al raggiungimento degli EBIT degli obiettivi prefissati dal responsabile di struttura gli uffici comunali, posto che i limiti sulla spesa del personale sono noti, credo a tutti, però, se c'è una possibilità di incentivare chi lavora bene, chi raggiunge gli obiettivi? Cercheremo di farlo.
Abbiamo poi previsto ipotizzato, a seguito di una richiesta che abbiamo fatto negli scorsi giorni 29.000 euro in in entrata come contributo BIM e impari, uscita 29.000 euro per la realizzazione della pista piccola di pump track che nel lotto già affidato anche qui i lavori inizieranno verosimilmente a giugno del potenziamento dell'area sportiva era stata stralciata. Sul secondo lotto quindi questo permettere anche di avere la pista per i bimbi più piccoli. C'è poi un a serie di giroconti, entrate e uscite sul personale dipendente, perché ci sono stati anche dei passaggi di funzionari e dipendenti da una struttura all'altra, quindi siano ricollocati. I vari posti sono poi previsti degli aumenti sulle utenze, il gas, in particolar modo per circa 28.000 euro, e anche la luce per un paio di migliaia di euro. Gli oneri che sono stati liberati per 200 e 80.000 euro grazie all'applicazione dell'avanzo di oggi e a quello della scorsa volta sono stati sostanzialmente messi tutti su la realizzazione di nuove asfaltature.
E direi che non mi sono appuntato altre cose, questa è la variazione.
Sì, poi gli ultimi oneri per i 40 milioni residui sono stati stanziati, ovviamente gli oneri si potranno spendere se saranno incassati per il potenziamento e l'installazione del condizionamento presso la Biblioteca comunale questa è in sintesi la variazione di bilancio posta al voto.
Grazie, ci sono interventi.
Ci sono interventi?
Si può chiedere un chiarimento al vicesindaco, certo.
Se non è in grado lei allora no, volevo sapere per che cosa sono destinati questi 33.000 euro di pulizia e manutenzione, cioè ci sono dei lavori particolari oppure.
No, non sono sono stati, diciamo, l'imposta di soggiorno. Come è noto, la normativa prevede dei vincoli di spesa. È stato creato un capitolo ad hoc che era già presente nel bilancio ed è stato integrato con questa spesa di 33.000 euro. Perché quando ci sono delle manifestazioni turistiche o che ne so e delle altre manifestazioni tipo mercatini queste cose qua consegue sempre la necessità di pulire e potenziare il servizio di spazzatura e e sfruttamento di cestini. Queste cose qui quindi si è deciso questi 33.000 euro di avanzo, vincolato che c'erano ancora nelle maglie del bilancio approvato nella scorsa volta di destinati a questo capitolo generico, che comunque ha pulizia nell'ambito di manifestazioni turistiche.
Va bene, grazie.
Prego.
Sì.
Sempre a proposito di pulizie.
Ho notato anche personalmente è stato è stato fatto notare che ci sono praticamente buona parte dei tombini completamente chiusi nel Paese, tra queste pulizie rientri i tombini stradali, intendo le griglie griglie tombini, tra queste spese rientra anche la pulizia delle delle griglie o è già diciamo gli interventi già programmati su altri capitoli pregressi o devono essere programmati puntualmente su questa variazione.
Grazie allora, come ho detto poc'anzi lo rispiego. Sicuramente non possono essere utilizzati questi 33.000 euro per pulire le caditoie e diciamo le griglie posto che non sono riconducibili al fatto che sono sporcate per manifestazioni turistiche e quindi queste somme sono dedicate alla pulizia. Potenziamento della pulizia nell'ambito delle manifestazioni turistiche, con riferimento invece alla pulizia delle caditoie. Questa Amministrazione è dal 2000 e.
Non vorrei sbagliare, hanno andare sui giornali un'altra volta, quindi direi che se non è il 17 e il 2018, o comunque dai primissimi anni, subito dopo l'insediamento che quest'Amministrazione ha stanziato ogni anno regolarmente circa una somma che va dai 30 ai 40.000 euro annui che serve per fare il servizio di spazzatura, svuotamento delle caditoie e dei tombini mi diceva adesso il collega Marchetti che è iniziato forse oggi o ieri noi ieri, una settimana scorsa il servizio comunque,
Appostato ciclicamente su ogni anno nell'ambito del previsionale, perché questo servizio ormai è garantito, ripeto, da da diversi anni.
Se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti chi si astiene.
Chi si astiene, chi è contrario chiedo scusa, non capisco no, chiedo.
No, chiedo scusa, ma è già la seconda volta che avevo detto chi si astiene, allora ripetiamo la votazione, ma poco male chi si astiene, 4 astenuti, chi è favorevole?
Immediata esecutività della delibera favorevoli, tutti grazie.
Il punto numero 4 è la delibera Arera del 1 aprile 25, componente perequativa, in aggiunta, la tassa sui rifiuti TARI è una presa d'atto, ecco.
ARERA e questa è la terza misura che ARERA impone.
A decorrere dal 1 gennaio 2025 e il bonus sociali sui rifiuti che viene destinato alle famiglie in difficoltà è una riduzione della TARI del 25%, sarà l'INPS ad Harir i requisiti e a definire i requisiti per chi ne avrà diritto, però viene imposta e va in bollettazione a tutta la cittadinanza quindi ci troveremo a partire dal 1 gennaio.
Dalla prossima bollettazione, un aumento di 6 euro a utenza, quindi chi più utenze o più moltiplico, il 6 euro e questo va direttamente in bolletta a tutti i cittadini questa è una presa d'atto, perché è un'imposizione di è una norma di ARERA e non possiamo fare diversamente. Si aggiunge al 10 centesimi sul sul pescato di fiumi e laghi e all'1:50 e degli eventi calamitosi quindi que per questa che è la terza misura di perequazione che andiamo a deliberare mentre semplicemente una presa d'atto, non non possiamo esprimerci diversamente.
Prego, consigliere Bellini.
Grazie.
Questa perequazione, cioè noi andiamo a fare, abbiamo andiamo ad applicare un bonus, ma anche che si aggiunge alla perequazione, cioè la perequazione praticamente un'integrazione della mi corregga se sbaglio,
È un'integrazione rispetto alle alla bolletta, perché ci sono state più spese del previsto giusto.
E sociale ai fini sociali questa non ci sono state più spese, è un bonus sociale sui rifiuti, praticamente viene riconosciuto il 25% di sconto alle famiglie, alle utenze, questo.
Dichiaro chiusa questa perequazione, cioè però noi incremento l'incremento dei 6 euro, così come imposto da ARERA con delibera del 24 a partire dalla prossima emissione al ruolo delle della nostra TARI prevede un in un incremento, chiamiamolo così di 6 euro a utenza che va a finanziare questo Fondo sociale il Fondo sociale rivolto alle persone che ne faranno richiesta e che usufruiranno di un 25% di sconto sulla tassa rifiuti.
E sono stata chiara, prego.
Se non ci sono altre richieste, la metterei ai voti, chi si astiene, chi è contrario, nessuno, chi è favorevole, è una presa d'atto, grazie immediata esecutività, chi è favorevole, grazie tutti all'unanimità.
Passiamo al punto numero 5 è la proposta presentata dai gruppi consiliari, Colico di tutti più comunità in atti protocollo del 2 maggio 25 avente ad oggetto Referendum consultivo avente ad oggetto il passaggio del Comune di Colico dalla provincia di Lecco alla provincia di Sondrio.
È pervenuta questa proposta da parte dei dei gruppi più Colico di tutti, è più comunità.
I sottoscritti, appunto, chiedono di più comunità, Colico di tutti che la proposta di deliberazione sia posta all'attenzione del primo del prossimo Consiglio comunale.
I la volete illustrare ne do lettura.
Sì, come vuole, vuole che io la Lega e poi lei la illustra sennò la puoi leggere illustrare, va bene.
Prego, prego, può fare no, no, prego, facciamo, faccio che leggo io okay.
Referendum consuntivo aventi ad oggetto il passaggio del Comune di Colico dalla provincia di Lecco alla provincia di Sondrio, il Consiglio comunale di Colico, premesso che in data 25 marzo 25 è stata depositata al protocollo comunale del Comune di Colico una proposta suffragata da poco più di un centinaio di firme di cittadini, volta a modificare le circoscrizioni provinciali di Lecco e Sondrio con il passaggio del Comune di Colico dalla Circoscrizione della provincia di Lecco a quella della provincia di Sondrio, atteso che in data 23 aprile 25 il Comitato promotore dell'iniziativa, il bit sposerà lagune, è stato sentito dal Consiglio comunali atteso che l'articolo 4 del Regolamento comunale sulla partecipazione dei cittadini stabilisce che la procedura avviata dal predetto comitato si deve concludere con un provvedimento espresso, dato atto che la revisione dell'attuale circoscrizione provinciale determina evidenti significative conseguenze con riguardo agli enti pubblici, alle diverse regolamentazioni e dalle zone ove si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della collettività di Colico. Richiamato l'articolo 19 della legge regionale 29 del 15 12 2006, in forza del quale l'iniziativa diretta al, ma al mutamento di Circoscrizioni provinciali, spetta al Consiglio comunale ritenuto che la decisione avente ad oggetto il passaggio di un comune da una circoscrizione provinciale ad un'altra riguarda indubbiamente.
L'intera collettività comunale e, pertanto, una siffatta decisione di accoglimento della proposta o meno non possa essere assunta dal Consiglio comunale senza avere previamente acquisito e conosciuto almeno l'orientamento prevalente della cittadinanza tutta in quanto diretta ed unica interessata. Visto l'articolo 52 dello Statuto comunale, il quale prevede che il referendum può essere indetto su proposta della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali, dato atto che il proposto referendum avente ad oggetto la richiesta di conoscere se la collettività di Colico sia favorevole o meno alla migrazione del Comune di Colico dalla provincia di Lecco ad un'altra provincia riguarda pacificamente in materia di esclusiva competenza e di interesse comunale in perfetto allineamento con il ripetuto articolo 52 dello Statuto comunale e con l'articolo 3, comma 2, del Regolamento comunale per il referendum consultivi, in quanto il passaggio di un comune da una provincia all'altra interesse, la sola collettività insediata nel territorio comunale interessato all'eventuale migrazione verso un'altra provincia, l'articolo 19 della legge regionale 29 del 2006 attribuisce solo ed esclusivamente al Comune l'iniziativa diretta al mutamento della circoscrizione provinciale. L'articolo 21 del TUEL del Testo Unico, due sei sette del 2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, attribuisce esclusivamente al Comune l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione. La circostanza che l'articolo 133, primo comma, della Costituzione preveda che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica su iniziativa dei Comuni sentita la stessa Regione e l'articolo 19 della legge regionale 29 del 2006 preveda, in ossequio al disposto costituzionali, il parere del Consiglio regionale non fanno venire affatto o meno la componente, la competenza esclusiva comunale, essendo il Comune interessato al procedimento di modifica della circoscrizione, l'unico soggetto titolato a decidere se proporre o meno alle altre autorità pubbliche il proprio passaggio da una provincia all'altra, la circostanza che i, pertanto, la decisione finale in merito alla scelta che è prettamente comunale, in ossequio all'articolo 5 della Costituzione spetti al Parlamento non fa venir meno l'interesse e la conseguente competenze eminente eminentemente locali dell'iniziativa propulsiva, sottolineato e ribadito in disparte le diverse ragioni che possono giustificare e motivare una decisione in un senso o nell'altro. L'inderogabile dovere, da parte di questo organo elettivo, di acquisire l'orientamento della Co della collettività comunale in ragione delle rilevanti numerose conseguenze derivanti dal passaggio del Comune di Colico, da una provincia ad un'altra.
Avuto riguardo altresì all'articolo 5 del Regolamento comunale per i referendum consultivi, che subordina la dichiarazione di ammissibilità o meno del quesito referendario, e soltanto nel caso in cui l'iniziativa si è avviata dei cittadini. Dato perciò atto che, nel caso di iniziativa referendaria ad opera del Consiglio comunale, tale valutazione di ammissibilità non è stata ritenuta necessaria in ragione del soggetto che promuove la consultazione referendaria e quindi non occorre interpellare la commissione per il referendum, considerato che, in ragione del tema da sottoporre alla collettività comunale, il quesito che si formula è contraddistinto da chiarezza ed univoci univocità, all'unanimità dei voti espressi delibera che il Sindaco del Comune di Colico indica un referendum consultivo avente ad oggetto il seguente quesito.
Volete voi che il Comune di Colico passi dalla circoscrizione provinciale di Lecco alla circoscrizione provinciale di Sondrio di demandare al Sindaco del Comune di Colico gli adempimenti prescritti dal Regolamento per i referendum consultivi, al fine di potere celebrare il referendum, di accettare le determinazioni dei risultati del referendum che sarà indetto, questo è la proposta da mettere all'ordine del giorno prego Consigliere Venini,
Grazie, oggi ci troviamo qui a discutere un ordine del giorno.
Proposto dai Consiglieri Plazzotta greca, Paroli e dal sottoscritto, che appartengono a due gruppi di minoranza, ossia una proposta di delibera relativa all'indizione di un referendum di iniziativa consiliare.
L'orologio d'iniziativa consiliare questo è l'unico modo possibile per conoscere la volontà dei cittadini in modo libero e incondizionato.
Sul proposto trasferimento politico amministrativo del Comune di Colico dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio, dobbiamo rilevare che la Segretaria comunale ha consegnato il suo parere venerdì pomeriggio, 23 maggio per il Consiglio comunale di oggi il Regolamento, però, secondo noi non è stato rispettato perché non sono stati allegati al parere.
E anche se richiesti da giorni e giorni, i pareri ministeriali sono citati nel parere del Segretario, purtroppo si anche messo di mezzo il sabato e la domenica che hanno impedito di poter avere la flessibile. La possibilità di far esaminare il parere del Segretario a un altro operatore del diritto qualificato sulla delicatissima è fondante questione che interessa l'intera comunità colichesi. Sicuramente noi consiglieri di minoranza non siamo in grado di elimina e di esaminare compiutamente, non avendone le competenze, il documento depositato dalla Segretaria, che costituisce l'unico riferimento tecnico giuridico sul quale si regge la votazione. Lo stesso riteniamo, può valere per tutti i Consiglieri, anche non di minoranza. Siamo chiamati perciò a deliberare su questione delicata e complessa, con un solo parere parere sul quale il Segretario, però, ha lavorato da settimane e per il quale in ventiquattr'ore tolti sabato e domenica i consiglieri dovrebbero approfondire e decidere. È evidente che il Consiglio comunale in questo modo è chiamato a decidere al buio senza cognizione di causa senza avere avuto la possibilità effettiva e non solo formale di approfondire il tema a tutto campo. Il problema è innanzitutto di rispetto del ruolo consiliare sia di minoranza che di maggioranza. Ho chiesto ripetutamente con PEC ci siamo sentiti per telefono mail di persona al Segretario di avere a disposizione il testo delle sentenze e dei pareri sulla base dei quali la segreteria aveva anticipato valutazioni che avevano portato la Sindaca ad esporsi contro la possibilità di indire un referendum su questo argomento. L'articolo 39, comma 1 sul diritto di informazione, di accesso agli atti amministrativi del nostro regolamento precisa che i consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato consiliare, nonché al comma 6, il rilascio di copia degli atti preparatori o istruttori assunti dall'Amministrazione comunale, che in questo caso non possono avere ragionevolmente tempi tali da impedire il corretto espletamento del mandato consiliare comunale. La relazione della segretaria, che costituisce parte integrante del parere negativo espresso, non ha un solo testo allegato dei documenti ai quali fa riferimento. Ci viene impedita la possibilità di fare ogni pur minima verifica impossibile in tre giorni di cui due festivi, vincolando però i Consiglieri, tutti anche quelli di maggioranza, a prendere per buono il parere negativo della Segretaria unico parere acquisito.
Non si vede come si possa ritenere, rispettando il ruolo del consigliere comunale, la sua funzione e da che il regolamento.
La Segretaria ha avuto settimane di tempo per organizzarsi, raccogliere sentenze pareri e definire il testo consegnato ai Consiglieri.
E noi dovremmo, in poche ore, valutarlo, esaminarlo, pareri e sentenze non allegati portati alla nostra attenzione con semplici citazione ovviamente è impossibile, anche se fossimo operatori del diritto qualificati, replicare in cinque minuti su un tema complesso come questo, quindi è stata impedita anche la possibilità di fornire a tutti i consiglieri comunali che devono deliberare con piena cognizione di causa e non solo sulla base di un parere proveniente dall'ente che ha già manifestato da settimane che il referendum non sarebbe ammissibile.
Un documento magari alternativo al parere del Segretario, magari no, ma non è stato lasciato il tempo da depositare prima della seduta consiliare non siamo in grado per quello fin qui spiegato.
Di affrontare ora nel merito la proposta di delibera o di valutare l'opinione espressa nel documento del segretario, ma quello che possiamo chiedere legittimamente e il rispetto della nostra funzione di Consiglieri comunali, proseguire pertanto nella discussione dell'ordine del giorno con il solo parere della Segretaria viola il diritto legittimo dei consiglieri tutti di decidere in modo ponderato,
Per questi motivi chiediamo il rinvio ad altro Consiglio comunale del punto 5 all'ordine del giorno di questo Consiglio comunale del 26 maggio 2026. Questo per evitare che si assuma una decisione senza aver permesso ai Consiglieri di approfondire e decidere con cognizione di causa su una materia così complessa, anticipiamo che qualora il Consiglio comunale non disponga il rinvio noi non potremmo partecipare alla votazione che sarà assunta illegittimamente per tutto quanto ci ha spiegato, auspichiamo che ci sia un rinvio,
Grazie consigliere Venini.
La proposta di deliberazione consiliare è stata depositata il 30 aprile.
Dai consiglieri di Più comunità alcolico di tutti la proposta arriva da voi, da Consiglieri, immagino che se fate una proposta in questo senso avviate e preparato gli atti, lo studio per formulare la proposta così come è stata depositata adesso voi chiedete il rinvio perché non avete avuto tempo per studiarla, approfondirla e arrivare preparati a questo Consiglio.
Detto detto, questo.
Il parere del Segretario, che è un parere di non accoglibilità, un parere sfavorevole, supportato anche dal parere tecnico della Ragioneria per cui non è possibile in quanto le spese la proposta non è, le spese non sono ammissibili per l'Ente, dovessimo arrivare a fare un referendum in capo al all'ente Comune di Colico. Si delinea in questo modo e ai ve lo leggo tutto, io pensavo di farne una sintesi, ma vi leggo tutto, chiedo gentilmente chiedo scusa, chiedo scusa.
Invito la stampa presente a non filmare, è fatto divieto, riprendere il pubblico, riprendere le persone, i consiglieri comunali, noi nel nostro regola non è possibile fare fotografie.
Si può, come vedo in altre da parte di altri rappresentanti di altre testate giornalistiche on line e cartacee, prendere appunti, ed eventualmente poi fa riferimento appunto alla discussione che è in essere oppure fare richiesta di accesso agli atti, una volta che tutto il deliberato sarà pubblicato attraverso anche la registrazione di questo Consiglio comunale registrazione che avviene con la strumentazione del Comune.
Grazie.
Mi dica Consigliere Venini, mi scusi, il Sindaco forse.
Mi sono spiegato,
Noi qui il parere della Segretaria è l'unico che conosciamo.
Però è il punto sul quale noi chiediamo di.
Di prendere una decisione e il differimento dell'ordine del giorno, come stabilito dal nostro Regolamento, e il differimento del punto all'ordine del giorno ad altro Consiglio, per poterci consentire di.
Documentare la di anche il nostro dissenso rispetto a quello che ha scritto la segretaria e noi non siamo in grado di farlo, come ho spiegato prima perché ci è stato consegnato a, voglio dire apposta in modo tale che noi non potessimo che non potessimo lavorare su questo testo, perché se viene presentato il venerdì pomeriggio e il lunedì e il lunedì pomeriggio cioè il Consiglio ha un po' e c'è di mezzo il sabato la domenica abbiamo spiegato prima molto bene, con parole anche meglio dette i qual è il problema adesso noi stiamo parlando di differimento, quindi è su questo che noi dobbiamo concentrarci, non sul parere della Segretaria, ma io ho capito che voi state chiedendo il rinvio ad altro Consiglio Onu. È chiaro però la proposta che voi avete presentato al 30 aprile, nel momento in cui io presento una proposta, do per scontato che ho del materiale su cui mi sto preparando per che vada a suffragare la mia proposta, indipendentemente dal parere che il parere del Segretario comunale il parere tecnico che c'è in tutte le delibere, perché i pareri tecnici, nonché parere del.
Il Segretario, anche in funzione di responsabile dell'area 1, quindi l'Amministrazione generale, cioè in tutti, in tutte le delibere che mettiamo all'ordine del giorno, non è una cosa strana, non è un'eccezione.
Scusi però è chiaro, questo è chiaro, è chiaro, ma c'è una cosa che siccome dal parere della Segretaria discende anche il parere, discende anche il parere tecnico del responsabile della struttura economica, allora a questo punto forse è il caso che si discuta ma che serva a tutti ricevere un parere.
Diverso da quello della Segretaria, in modo che il Consiglio, ma anche gli uffici possano prendere atto ed un'altra di un'altra realtà che nel parere della Segretaria è stato ignorato è stata ignorata un'altra realtà e perché i documenti come ci sono per noi ci sono anche per gli altri quindi voglio dire consentire questa cosa sarebbe un gesto di.
No, non lo so doveroso, ecco, non non trovo un altro a gesti aggettivo, sarebbe doveroso se lei ritiene che non sia doveroso, però io chiedo che venga messo a questo punto in in in votazione.
Prima che intervenga chiedo scusa, Consigliere greca, vorrei dare la parola al Segretario perché il Segretario fa l'istruttoria di questa delibera, il parere che esprime, che ha espresso, è un parere motivato, frutto di poi non sta a me difendere il segretario comunale frutto di uno studio e di approfondimento normativo giurisprudenziale.
Sulla vostra proposta per esprimere poi il suo parere e lei dice che non è così, è così diversamente che cosa siamo qui a a a fare in questa seduta, se non voi avete chiesto di metterla all'ordine del giorno?
E sulla vostra richiesta è stato Express, è stato formulato un parere.
Lascio la parola al Segretario per alcuni chiarimenti meramente tecnici.
Allora, scusate, mi sento in dovere di intervenire perché ho sentito delle inesattezze che lasciano intendere anche una poca serietà e professionalità da parte del sottoscritto, Segretario comunale Segretario comunale.
I tempi di deposito del regolamento sono stati rispettati come sempre e, come ogni Consiglio comunale, c'è il rispetto dei tempi di deposito del regolamento non c'è stata nessuna violazione, il mio parere riporta testualmente tutti i pareri del Ministero del Consiglio di Stato, stralci e parti testuali anche parte se non più di gran parte del testo della Corte dei conti della Sezione Toscana che cito, ecco perché ho invitato il Sindaco a darne lettura in modo tale che si comprenda e che tutti i Consiglieri comprendano il tenore.
Del nella sostanza del parere che ho espresso, che è comprensibile perché non mi limito a citare solo gli orientamenti, ma, oltre ad averli citati, e riporto testualmente il contenuto degli stessi, senza necessità, pertanto di allegare alcun parere al mio parere. Alcun parere citato poi, quando lei mi chiede di esprimermi quando ancora non ho adempiuto al mio dovere di porre in essere un'istruttoria e concrete, si concretizzi poi in un provvedimento finale motivato. Lei mi sta chiedendo una cosa che io ancora non sono in grado di poterle fornire fattivamente immotivatamente, quindi le ho già risposto anche informalmente personalmente che quando avrei concluso motivatamente e in maniera approfondita per non darle Q per non darle delle informazioni poco esaustive o poco complete, riprendo quando avrei concluso motivatamente la mia istruttoria, l'avrei fornito tutti i dati e tutti gli elementi a supporto del mio parere. Così è stato.
Nel rispetto del Regolamento, quando ho fatto il deposito degli atti, il mio parere è argomentato, richiama tutti i pareri di cui mi sono servita per farmi la per esprimermi e farmi una mia idea sulla posizione, sulla questione in argomento, non solo i pareri del Ministero dell'interno del Consiglio di Stato ma anche una Corte dei Conti che ha condannato un Comune perché ha indetto un referendum, ecco perché invitavo il Sindaco a darne lettura, perché così si comprende quello che è il contenuto del mio parere che nessun Consigliere può non capire leggendolo,
Concludo.
Il mio parere è stato richiesto su una proposta depositata e argomentata.
Quindi si presuppone che il mio parere sia comunque richiesto su una proposta, perché presumo io che per presentare una proposta al Consiglio Comunale, la stessa proposta abbia necessitato un minimo di approfondimento giuridico, perché altrimenti al Consiglio comunale nonché non viene no non è se non si sottopone una proposta irrazionale e illogica e immotivata,
Quindi, se il Sindaco vuole leggere il parere, ben venga almeno per dar contezza di quello che io ho scritto e delle motivazioni che mi hanno.
Portato a dare un parere non favorevole, concludo dicendo che il parere contabile del Responsabile del servizio è autonomo e indipendente dal mio parere tecnico, perché il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere non favorevole.
Tenuto conto delle conclusioni espresse dal responsabile, ma è stato espresso autonomamente, andando a vedere le conclusioni in autonomia, ha espresso in maniera concorde parere non favorevole il responsabile del servizio contabile, qualora avesse avuto un minimo di dubbio su quello che il Segretario comunale, ma che magari avrebbe sulle conclusioni da me,
Esposte poteva discostarsene motivatamente e dare un parere favorevole, e ciò non è avvenuto, questo però è da precisare.
Posso chiedere un chiarimento a proposito di questo parere?
Possono prego.
Perché il responsabile della struttura?
Contabile dice visto il parere tecnico non favorevole espresso in merito alla proposta in oggetto è tenuto conto del documento allegato protocollo numero 98 97 del 23 maggio, si esprime parere contabile non favorevole in quanto la proposta conto comporterebbe spese non ammissibili per lei per l'Ente, quindi fa riferimento al suo documento. Certo, fa riferimento al mio documento cascata, quindi che il Consiglio comunale voterà sulla base del suo documento. No, il Consigliere e si prende atto del mio documento dell'equo. Io non obbligo nessuno il mio parere tecnico, lei può discostarsene autonomamente prendendosi la responsabilità della sua decisione. È lo stesso poteva fare il responsabile del servizio finanziario. Si è espresso un parere contabile sfavorevole. È perché ha fatto proprie le mie determinazioni in merito alle mie conclusioni, trovandole e a cui, accogliendone le conclusioni, quindi un parere autonomo, motivato, tenuto conto delle conclusioni a cui responsabile del servizio tecnico è arrivato.
Tenga conto che nel mio parere cito anche giurisprudenza Condat contabile, che ha condannato un ente locale e nella persona del Sindaco a risarcire il danno per aver indetto un referendum su in materia di fusioni di comuni, perché è materia non di competenza esclusiva del Comune ma a maggior ragione è chiaro o no quindi il responsabile del servizio finanziario di fronte a una a una condanna di una Corte dei conti,
Sono cose diverse.
Come.
Tenendo un consultivo sul ciclo del cloro, un referendum consultivo su una centrale a biomasse, un referendum consultivo per la cessione di una farmacia comunale o cose di questo va bene chi è chiaro consigliere Venini era rimasto in coda anche il consigliere Grega, che forse aveva chiesto la parola solo perché giustamente si era messo,
La nostra richiesta, il documento letto dal consigliere Brunelli, non entro nel merito, come ho specificato, come chiarito bene al momento nel nel parere negativo nella delibera. Certo, ci siamo soffermati su quello perché il parere negativo ci comporta anche noi, Consiglieri di minoranza, di approfondire quello che su quello che è il parere del Segretario comunale, motivandolo con ri con con sentenze, provvedimenti e regolamenti e quant'altro necessario, noi, per le ragioni espresse prima dal Consigliere Venini, chiediamo semplicemente in questa fase il differimento dell'ordine del giorno al punto 5, differimento dell'approvazione o meno della delibera proposta per poter.
Studiare bene per poter approfondire, anche con dei nostri referenti legali, quelle che sono le sue argomentazioni. Noi adesso non abbiamo, non abbiamo elementi per poter cioè avvalorare la sua la sua versione, quindi non so se adesso formalmente bisogna votare, se può essere considerato come emendamento la sospensione e voi e la proposta va simile, adesso voi avete messo agli atti questa ci inseriamo con un emendamento che voi non è un emendamento, voi chiedo, presentiamo un emendamento e poi non è un emendamento. Voi state chiedendo di differire ad altro Consiglio comune il rinvio, rinvio, mettiamo ai voti il rinvio della vostra proposta. Non è un emendamento, mettiamo ai voti il rinvio della proposta, allora chiedo attenzione ai consiglieri comunali.
Si mette ai voti la proposta, la richiesta dei gruppi più comunità e Colico di tutti di rinviare ad altro Consiglio comunale la proposta depositata il 30 aprile, così come lo è bello Letta chi è a favore.
4, chi è contrario?
Il rinvio non è stato accolto. A questo punto dobbiamo mettere ai voti, ma benissimo, allora noi abbandoniamo la seduta, posso però giungere al proprio una cosa veloce, che forse è passata un po' il donate o vi fermate, no, si ferma lei Consigliere aggiungendo una cosa solo per chiarezza, forse più per il pubblico che possa caro Consigliere e consigliere, Paroli no, io il I al alcuni consiglieri stanno dicendo che stanno a noi, abbandoniamo quindi sto chiedendo state abbandonando la seduta o lessi Ferro, dicendo che io abbandonerò la seduta. Volevo solo precisare una cosa anche per completezza e chiarezza, se è possibile, sennò niente, prego.
Allora no, per chiarezza, perché forse è passato ma un po' veloce questo messaggio.
Il parere tecnico del Segretario comunale presenta alcuni elementi molto dubbi e questo noi abbiamo bisogno di ulteriormente analizzare attraverso i nostri consulenti legali, perché i pareri che lei cita non sono pertinenti con la nostra situazione, nel senso che noi stiamo parlando se il referendum per il passaggio di provincia sia o meno un referendum di competenza locale i pareri che invece parlano di non competenza locale riguardano cose completamente diverse. Uno, la creazione di una centrale biomasse,
Un altro, la, il ciclo del cloro di un'azienda della zona, un altro ancora allora a questo sì no e all'onorevole Silvia parlano, perché sennò la gente capisce che magari noi diamo anche nella riattivazioni no no, consigliere Paroli, a parte che allora, a parte le insinuazioni, ormai siamo abituati a le sue insinuazioni, ma non troppo velate le sue critiche nei confronti del segretario comunale.
Ah, per molto aperte chiare anche in altre occasioni, altre anche in Capigruppo, ha proprio esplicitato chiaramente quello che pensa del lavoro, del segretario comunale e del ruolo del Segretario comunale, ed è la prova anche stasera, al di là di quello al di là di quello io do lettura del parere espresso dal Segretario comunale propone un parere tecnico basato su questioni completamente diverse dalla nostra non sono io che faccio un errore, ma forse chi ha prodotto questo parere tirando un po' per i capelli la questione, perché non c'erano elementi consiglieri e consigliere, Paroli, perché i pareri sui referendum non sono stati citati dalla Segretaria, allora i pareri dati sugli i gruppi consiliari di insulti più comunità, con nota acclarata al protocollo dell'Ente.
Consigliere Venini.
Facendo allora i consiglieri di minoranza abbandonano l'Aula, noi abbiamo la maggioranza per continuare.
No, abbandonate l'Aula.
Va bene, allora vedo che siete tutti concordi anche al vostro interno, evviva la la coerenza.
I Gruppi consiliari, allora invito il pubblico a non sottolineare e a non commentare, non avete diritto di parola, grazie.
I Gruppi consiliari, Colico di tutti più comunità, con nota acclarata al protocollo dell'Ente data 2 maggio 25 avente ad oggetto deposito e di proposta di deliberazione, consiliare in merito alla indizione di referendum consultivo, hanno presentato una proposta allegando il test della stessa per l'indizione a norma dell'articolo 52 comma 1 dello Statuto comunale di un referendum consultivo sul tema del passaggio del Comune di Colico dalla provincia di Lecco alla provincia di Sondrio.
Preso atto della proposta in oggetto, si rileva quanto segue l'articolo 8 del TUEL, che disciplina la partecipazione popolare al comma 4, precisa che le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare in materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. L'articolo 133 della Costituzione stabilisce che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. L'articolo 23 del testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali provinciali disciplina il referendum consultivo, prevede che il Consiglio regionale, in attuazione dell'articolo 65 dello Statuto, può, se ne ravvisa la necessità, indire il referendum consultivo tra le popolazioni interessate. Il Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, in materia di consultazioni e referendum popolare in ambito comunale ha espresso i seguenti pareri.
Sintesi massima parere del 22 marzo 2006, l'indizione di un referendum consultivo in ambito comunale è consentita a condizione che riguardi una materia nella quale l'ente locale che dice il referendum sia dotato di competenza esclusiva, vale a dire sia competente ad adottare una deliberazione che per produrre il suo effetto e per raggiungere il suo scopo. Non abbisogni dell'UTE due all'ulteriore approvazione di altre autorità né del concorso di altri enti, così pure in Consiglio di Stato parere Sezione 1 10 febbraio 93 la numero 2073 del 92 si riporta di seguito. Parte del testo del parere sostiene inoltre il Consiglio di Stato che non è sufficiente che la collettività dei cittadini avverta un determinato problema, come proprio perché il Comune possa legalmente ricorrere a quello strumento di consultazione popolare che presuppone un oggetto in ordine al quale il Comune abbia competenza primaria. Deliberare in via definitiva e che il legislatore, disegnando precisamente i confini dell'istituto, ha configurato il referendum consultivo quale strumento di supporto alle attività proprie di mentale degli organi dell'ente locale. Tale orientamento ermeneutico è stato poi confermato dallo stesso Consiglio nella pronuncia della Sezione sesta ordinaria ben 24 settembre 2002 numero 37 16 in relazione ad un referendum consultivo indetto dal Comune di Civitavecchia riguardante riguardante l'utilizzo di sistemi di alimentazione a carbone della locale centrale elettrica, laddove è stato asserito che è necessario che Refin due referendum consultivi, ex articolo 8 del TUEL 62 167 del 2000, riguardino materie di esclusiva competenza locale. Anche il TAR Puglia, Lecce, sentenza in forma semplificata e decisa in camera di consiglio al 15 gennaio 2003 si è espresso in linea con il suddetto assunto, specificando che la materia energetica e la materia degli impianti in cui sono presenti sostanze pericolose sono materie in cui il Comune non ha competenza esclusiva, come invece richiesto per l'ammissibilità, l'ammissibilità del referendum dall'articolo 8 del decreto legislativo, due sei sette del 2000. Inoltre, sintesi massima parere del 25 2 2009 spetta ad apposito regolamento attuativo e determinare le modalità di attuazione e la disciplina del procedimento per la verifica delle irregolarità ed ammissibilità delle richieste di referendum. In assenza dell'adozione del regolamento per lo svolgimento dei referendum popolari previsto dallo Statuto comunale, viene a mancare il presupposto essenziale all'attivazione della consultazione referendaria stessa. Inoltre, è esclusa l'ammissibilità di un referendum consultivo qualora il e l'ente locale non abbia competenza esclusiva sulla materia oggetto di consultazione referendaria. Si riporta di seguito parte del testo del parere sotto diverso profilo. Perplessità suscita la questione posta ad oggetto del quesito referendario che mira a consultare la popolazione per l'installazione di un impianto a biomasse sul territorio comunale, rispetto alla quale occorre valutare se si tratta di materie di esclusiva competenza locale, come richiesto dall'articolo 8, comma 4 del TUEL e dal comma 1 dell'articolo 51 dello stesso Statuto di Cannole, il Consiglio di Stato nel parere 3.045 del 20 maggio 98 approfondito la questione del criterio da adottare per l'individuazione delle materie di esclusiva competenza locale, chiarendo che l'ente locale che invece il referendum a tale competenza esclusiva se competente ad adottare una deliberazione che per produrre il suo effetto e per raggiungere il suo scopo non a bisogni dell'ulteriore approvazioni di altre autorità né del concorso di altri enti, tale orientamento ermeneutico, espressa nell'occasione di referendum sull'alimentazione di centrali termoelettriche e dell'insediamento petrolchimico, è stato giust successivamente confermato dalla giurisprudenza amministrativa.
Lo stesso Consiglio di Stato, nella pronunzia della Sezione sesta ordinaria numero 7 16 2002, ha escluso l'ammissibilità di un referendum consultivo. Anche essere riguardante l'alimentazione a carbone di una locale e centrale elettrica, ribadendo che ai fini dell'ammissibilità deve trattarsi di materie di esclusiva competenza locale. Anche il TAR Puglia, con sentenza in camera di consiglio 15 gennaio 2003, si è espresso nel senso che la materia energetica e la materia degli impianti in cui sono presenti sostanze pericolose sono materie in cui il Comune non ha competenza esclusiva, così come invece richiesto per l'ammissibilità del referendum dall'articolo 8 del decreto legislativo, due, sei, sette, 2000 infine nello stesso inammissibilità. Infine, nello stesso senso va la recente pronuncia 181 del 21 febbraio 2008, con la quale si è espresso il TAR Toscana in merito alla inammissibilità di un referendum relativo alla realizzazione di un impianto di rigassificazione all'interno di un insediamento industriale, non potendosi considerare la materia oggetto dei quesiti referendari come esclusiva del Comune, in quanto il Comune in tale contesto ha un ruolo di co-protagonista procedimentale rispetto al ruolo della Regione e del Ministero dell'ambiente e non di protagonista esclusivo. Pertanto si ritiene che le sue esposte considerazioni possano fornire utili i parametri di valutazione per le determinazioni che l'ente locale vorrà assumere in ordine all'ammissibilità del referendum consultivo.
Sintesi massima parere del 24 novembre 2015 referendum, il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo, due sei sette del 2000 dispone che possono essere previsti i referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini che devono comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale. Si riporta di seguito parte del testo del parere. Gli istituti di partecipazione e gli organismi consultivi del cittadino trovano una loro concretizzazione nel tuo e del sud del due, sei sette del 2000 e, indipendentemente dalla dimensione demografica dell'ente, fanno parte del contenuto necessario e non meramente facoltativo dello Statuto. Un rinvio allo Statuto è previsto dal comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo, due, sei sette in merito alla previsione di forme di consultazione della popolazione, nonché alle procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli e associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con la determinazione delle garanzie per il loro tempestivo esame. La norma dispone che possono essere altresì previsti i referendum, anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini, che devono comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale. Il referendum si configura dunque quale elemento meramente eventuale facoltativo dello Statuto comunale che, una volta previsto, deve essere compiutamente disciplinata dal regolamento. È pertanto evidente che, pur in un contesto di ampio coinvolgimento democratico della quote, della collettività sulle problematiche di interesse locale, la norma ha operato una delimitazione di tipo oggettivo. Il referendum popolari consultivi possono infatti riguardare solo materie di esclusiva competenza locale. Si ritiene pertanto che le sue esposte con considerazioni possano fornire utili i parametri di valutazione ai fini dell'espressione di un parere in ordine all'ammissibilità del referendum consultivo, tenuto conto che il Comune non ha la competenza diretta ed esclusiva per indire un referendum consultivo su questioni che riguardano la modifica della circoscrizione provinciale, in quanto il Comune in tale contesto ha un ruolo di co-protagonista procedimentale rispetto al ruolo della Regione e dello Stato e non di protagonista esclusivo. La riorganizzazione delle circoscrizioni provinciali è una questione di interesse regionale e nazionale e pertanto non può essere oggetto di iniziative locali come un referendum comunale.
La possibilità di indire un referendum consultivo è prevista espressamente dalla legge regionale.
15 dicembre 2006, la numero 29 testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali che all'articolo 23 disciplina il referendum consultivo, il Consiglio regionale, in attuazione dell'articolo 65 dello Statuto, può se ne ravvisa la necessità indire referendum consultivo tra le popolazioni interessate. La norma regionale, pertanto demanda alla Regione stessa tale facoltà. In ultimo, si ritiene utile, utile, ai fini di una completa e approfondita analisi istruttoria, richiamare la sentenza della Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Toscana 527 del 1 luglio 2003 sulla responsabilità sindacale per aver indetto un referendum consultivo della specie per la fusione di Comuni su materia non di esclusiva competenza locale, in quanto pienamente aderente pertinente la situazione in esame. La Corte, in particolare, evidenzia che la legge 142 del 90 già nella formulazione originaria prevede all'articolo 6, nell'ambito degli istituti di partecipazione, che i referendum consultivi disciplinati dagli istituti comunali degli dagli statuti comunali devono riguardare in materia di esclusiva competenza locale. Si tratta ora di verificare se, alla luce del disegnato un quadro normativo di riferimento, il referendum consultivo di un ente locale in materia di fusioni di Comuni possa rientrare in quelle materie di esclusiva competenza locale per le quali solo per le quali sole Istituto è normativamente previsto. In particolare per quanto attiene alla materia oggetto di referendum consultivo locali, il Consiglio di Stato ha ritenuto rientranti nelle materie di esclusiva competenza locali quelle sulle quali l'ente locale dispone di potestà decisionale, valutando in sostanza il referendum consultivo quale strumento di supporto dell'attività provvedimentale degli organi dell'ente locale, il quale deve perciò disporre, in materia di una competenza primaria, a deliberare in via definitiva. Consiglio d'estate di Stato Sezione 1, parere numero 2073 del 92 e la numero 3.045 del 96 la Sezione ritiene di poter condividere la suddetta interpretazione, tenuto conto che il mantenimento dell'aggettivo esclusiva in tutti i testi legislativi richiamati.
Postula una precisa e reiterata scelta del legislatore rispetto alla pura e semplice competenza locali, volta noni irragionevolmente a sottrarre all'istituto referendario, nella specie consultivo locali scelte che, per loro natura, che trascendono la collettività chiamata ad esprimersi, alla luce di quanto esposto,
Al precedente punto 5.3 giudica pertanto la sezione che referendum consultivo in materia di fusioni di Comuni non possa rientrare in quelle materie di esclusiva competenza locale. Ne è dirimente il richiamo della difesa all'articolo 63, comma 1, dello Statuto comunale secondo cui il referendum consultivo può essere effettuato allo scopo di consultare la collettività su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della stessa, sia perché, come è ovvio, l'autonomia degli statuti comunali si esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge sia perché è proprio la legislazione sull'ordinamento degli enti locali fissa il principio che i referendum in questione devono riguardare in materia di esclusiva competenza locale. Quindi, prima dell'indizione del referendum in questione, doveva evidentemente valutarsi nella legittimità e quindi l'ammissibilità, alla luce dei richiamati i parametri legislativi che univocamente, per quanto su esposto, escludono esclusione, che peraltro poteva e doveva essere rilevata anche in base allo stesso regolamento per il referendum cui lo stesso statuto comunale del 92 all'articolo 70 63, comma 3, demandava alla disciplina dell'istituto.
Il quale, invero, ribadiva puntualmente all'articolo 2 che il referendum può essere and indetto solo su materie di esclusiva competenza locale, nessuno spazio logico né giuridico residua quindi all'ipotesi della difesa secondo cui il referendum in questione non voleva rappresentare un sub procedimento ex articolo 134 133 del comma 2 della Costituzione bensì concretizzava un'azione precedenti, tesa a far conoscere al Consiglio comunale il parere degli elettori in ordine ad un'ipotetica futura ed eventuale iniziativa formale per la fusione tra i Comuni, sostenendosi in particolare che, ai sensi dello Statuto regionale, l'India l'iniziativa in ordine alle leggi appartiene anche ai Consigli comunali. Infatti, stabilito.
Ah, che a partire dalla legge 142 del 90, i referendum consultivi nei comuni devono riguardare in materia di esclusiva competenza locali. B che l'indetto, il referendum per la fusione di Comuni aveva ad oggetto una materia al di fuori dell'ambito di competenza sulle quali l'ente locale disponga di potestà decisionale, intesa come competenza primaria deliberare in via definitiva C che detta materia, invece puntualmente disciplinata già per disposto costituzionale e poi attraverso legislazioni di ambito regionale, secondo un'articolata procedimentalizzazione dell'iter regionale, nel cui ambito l'istituto del referendum consultivo sulla fusione di Comuni trova previsione collocazione, consegue chiaramente che, in primo luogo, il referendum indetto dal Sindaco contravveniva precise disposizioni di legge di regolamento che ne precludevano l'ammissibilità. Inoltre, anche sul piano pratico, l'illegittima utilizzazione dell'Istituto appariva già ex ante, priva di utilità perché, essendo avulsa dalla regolare procedura istituita in ambito regionale, interveniva preventivamente ed unilateralmente in una materia relativamente alla quale ogni esito possibile della consultazione sarebbe stato comunque carente di ogni efficacia sull'attività dell'organo politico decidente, ossia il Consiglio regionale.
È nota, sul piano teorico generale, la distinzione tra giudizio di ammissibilità relativo all'oggetto o materia del referendum e giudizio di ammissibilità relativo al contenuto del quesito referendario nella specie. Appare evidente che la commissione tecnica con il verbale del 29 febbraio non prendeva opposizioni sul punto a quello che, in via logicamente preliminare, avrebbe dovuto consentire dei veri di verificare ed ovviamente denegare la giuridica ammissibilità della consultazione referendaria in materia di fusioni dei comuni. In sostanza, per quanto precede, nessuna commissione tecnica si è mai espressa sulla ammissibilità della materia oggetto del referendum in questione, contrariamente alle chiare previsioni dell'articolo 65 dello Statuto del 92, essendosi la Commissione limitata alla sola verifica di ammissibilità del contenuto del quesito referendario, ma ancor prima e che un carattere dirimente per l'odierna vicenda processuale, si deve rilevare che la funzione di garanzia rimessa al Sindaco della legislazione vigente si concretizza nella specie, quantomeno nel preliminare. È doveroso controllo da effettuarsi nella specie in sede di esercizio del potere di indizione, dell'eventuale assoluta carenza del potere di effettuare il referendum consultivi, ossia dell'assoluta incompetenza dell'ente ad esercitare un potere rimesso pacificamente alla Regione per l'evidente mancanza di un coniuge di un condicio iuris al suo esercizio, ossia la materia è di esclusiva competenza locale. In conclusione, sia la irregolarità della procedura sia fortiori. L'evidente preventiva carenza di potere del Comune all'espletamento di un referendum in materia, rimessa normativamente alla competenza della Regione, consentono alle ASL, alla sezione, di ravvisare nel comportamento del Sindaco concretatosi nell'atto di indizione del referendum l'elemento soggettivo della colpa grave per non aver impedito il verificarsi di un danno per le finanze comunali. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si ritiene non ammissibile l'indizione da parte del Comune di Colico di un referendum consultivo sul tema del passaggio del Comune di Colico dalla provincia di Lecco alla provincia di Sondrio, e si esprime pertanto parere non favorevole alla proposta in oggetto Colico. 23 maggio il Segretario Comunale, dottoressa Valentina De Amicis,
Letto il la, il parere espresso dal Segretario comunale, metto ai voti la proposta, la proposta, così come presentata dal Gruppo, consiliare Colico di tutti più comunità di indire il referendum consultivo, così come è stata letta precedentemente, chi è favorevole alla proposta di indire il referendum consultivo.
Chi si astiene, chi è contrario?
La proposta viene rigettata, ringrazio tutti per l'attenzione, il Consiglio comunale si è chiuso grazie a tutti e buona serata.